LEGGE REGIONALE N. 22 DEL
3-09-2001
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Indice:
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Il Consiglio regionale
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ARTICOLO 8 1. L'articolo 10 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 8 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti) 1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando: a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4; b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età , conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo: punti 4; c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni: 1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1; 2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2; 3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3; 4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4; d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g): punti 1; 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2; 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3; e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere: 1) uguale a 2: punti 1; 2) superiore a 2: punti 2; 3) superiore a 3: punti 3; f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composto da almeno due unità , in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unità : 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2; g) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al: 1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1; 2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2; 3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3; h) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza è motivata da morosità : punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza è motivata da morosità : punti 2; 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4; i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie: 1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età , vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico: punti 3; 2) richiedenti che: 2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 2; 2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 3; 3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili: 3.1) con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità , minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età , riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3. Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo familiare e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta. Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni; 3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981: punti 2. Tale punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni; 4) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato: punti 2; l) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 1; m) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti; n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1; o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonchè coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro: punti 2. 2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità , di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica. 3. I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma 1, lettera h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole. 4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia: a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale (ASL); b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere. 5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera i), numero 5. 6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonchè i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.
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