LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 3-09-2001
REGIONE PIEMONTE

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 36
del 5 settembre 2001

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 8

 1. L'articolo 10 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 8 
della l.r. n. 51/1996, è  sostituito dal seguente:
 "Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti)
 1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in 
relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla 
data di pubblicazione del bando:
 a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due 
anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, 
dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a 
titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica 
o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di 
servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 
4;
 b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o 
famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età , conclusione del 
programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da 
convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo 
temporaneo: punti 4;
 c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più  
lavoratori dipendenti con anzianità  di contribuzione Gescal, 
risultante dalla somma delle singole contribuzioni:
 1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1;
 2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2;
 3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3;
 4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4;
 d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare:
 1) in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia 
considerato scadente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 
g): punti 1;
 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di 
WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di 
servizio igienico completo esterno non in comune con altre 
famiglie: punti 2;
 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre 
famiglie: punti 3;
 e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in 
cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio 
ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 
1, lettera d), risulti essere:
 1) uguale a 2: punti 1;
 2) superiore a 2: punti 2;
 3) superiore a 3: punti 3;
 f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio 
nucleo familiare, composto da almeno due unità , in uno 
stesso alloggio con altro o più  nuclei familiari, anch'essi 
composti da almeno due unità :
 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
 g) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 
1, lettera e), risulti non superiore al:
 1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
 2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
 3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
 h) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in 
quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non 
volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica 
utilità  o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da 
provvedimenti emessi dall'autorità  competente non oltre tre 
anni prima della data del bando: punti 4;
 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
 3.1) se la sentenza è  motivata da morosità : punti 1;
 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza 
esecutiva di sfratto:
 4.1) se la sentenza è  motivata da morosità : punti 2;
 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;
 i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie:
 1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età , 
vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, 
entrambi non esercitanti alcuna attività  lavorativa, anche se con 
uno o più  minori a carico: punti 3;
 2) richiedenti che:
 2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del 
bando: punti 2;
 2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima 
della data del bando: punti 3;
 3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili:
 3.1) con percentuale di invalidità  compresa tra l'80 per cento 
ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per 
servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure 
malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione 
della percentuale di invalidità , minori, anziani o disabili con 
certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui 
risultino difficoltà  persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 
proprie dell'età , riconosciute ai sensi delle vigenti normative: 
punti 3. Tale punteggio è  incrementato di punti 1 qualora le 
citate condizioni di invalidità  sussistano per più  di un 
componente il nucleo familiare e di ulteriori punti 2 in presenza 
di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti 
concreto impedimento al disabile nell'accessibilità  all'alloggio 
occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità  
posseduta. Il punteggio è  ulteriormente incrementato di punti 1 
qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo 
familiare sia di età  superiore a sessantacinque anni;
 3.2) con percentuale di invalidità  compresa fra il 67 per cento 
ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per 
servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 
834/1981: punti 2. Tale punteggio è  ulteriormente incrementato 
di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel 
nucleo familiare sia di età  superiore a sessantacinque anni;
 4) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per 
stabilirvi la loro residenza: punti 2;
 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non 
svolgano attività  lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo 
status di rifugiato: punti 2;
 l) nuclei familiari composti da cinque o più  persone: punti 1;
 m) richiedenti già  inseriti in precedenti graduatorie per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 
1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti;
 n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1;
 o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze 
dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica 
amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonchè  
coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro: punti 2.
 2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), 
non è  richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da 
abbandono di alloggi a seguito di calamità , di imminente 
pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità  competente, di 
sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi 
preposti all'assistenza pubblica.
 3. I punteggi connessi allo sfratto per morosità  di cui al 
comma 1, lettera h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto 
se alla documentazione è  allegata l'attestazione del comune di 
residenza che si tratta di morosità  incolpevole.
 4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, 
lettera i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di 
menomazione e la relativa percentuale di invalidità  e sono 
rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:
 a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale (ASL);
 b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle 
Commissioni mediche territoriali ospedaliere.
 5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), 
oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, 
sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni 
singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella 
graduatoria generale. Le graduatorie speciali così  formate 
sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via 
prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della 
Regione o per espressa previsione della legge di 
finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella 
quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui 
alla lettera i), numero 5.
 6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, 
nonchè  i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di 
punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio 
maggiore.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 46 del 1995 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 834 del 1981

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale PIEMONTE Numero 46 del 1995 Articolo 13

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